(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 7 giugno 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva della Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 2, lettera q), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione alle norme di cui all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), che hanno trasferito alla Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela del paesaggio, sono delegate ai Comuni della Valle d'Aosta le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti.