(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle  d'Aosta  n.
25 del 7 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1.  In  attuazione  della  competenza  legislativa esclusiva della
Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio, ai sensi  dell'art.
2, lettera q), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato
con  legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, in relazione alle
norme di cui all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale della  Valle  d'Aosta),  che  hanno
trasferito  alla  Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate
dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dagli altri  organi
centrali e periferici dello Stato in materia di tutela del paesaggio,
sono   delegate   ai   Comuni   della   Valle   d'Aosta  le  funzioni
amministrative indicate negli articoli seguenti.